Testo unico in materia di istruzione

PARTE III

PERSONALE

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

CAPO I

Funzione docente, direttiva e ispettiva

Articolo 395
Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

Articolo 396
Funzione direttiva

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

2. In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.

 

Articolo 397
Funzione ispettiva

1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.

3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.

4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

CAPO II

Reclutamento

 

Sezione I

Norme generali

 

Articolo 398
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte

1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.

2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.

3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.

 

Sezione II

Reclutamento del personale docente ed educativo

Articolo 399
Accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Articolo 400
Concorsi per titoli ed esami

01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.

2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.

4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.

5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.

6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.

7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.

16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.

17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

18. [La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso] [ABROGATO].

19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.

20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

 

Articolo 401
Graduatorie permanenti

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

 

Articolo 402
Requisiti generali di ammissione

1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;

c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.

4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.

5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti.

6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

 

Articolo 403
Requisito specifico di ammissione

1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.

 

Articolo 404
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.

6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.

8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

14. [Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione] [ABROGATO].

15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. [Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta] [ABROGATO]. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal servizio

Numero dei candidati: fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.

Numero dei candidati: da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;
Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.

Numero dei candidati: da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;
Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.

Numero dei candidati: da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;
Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.

Numero dei candidati: da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;
Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.

 

Articolo 405
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente

1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.

 

Articolo 406
Esclusione

1. L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

2. L'esclusione è disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

 

Sezione III

Reclutamento del personale direttivo

Articolo 407
Concorsi

1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.

2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.

3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

 

Articolo 408
Requisiti di ammissione

1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

3. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

 

Articolo 409
Scuola materna e scuola elementare

1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

 

Articolo 410
Scuola media

1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;

b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

 

Articolo 411
Scuole secondarie superiori

1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.

 

Articolo 412
Licei artistici ed istituti d'arte

1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.

 

Articolo 413
Istituti di educazione

1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.

3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.

 

Articolo 414
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

a) un docente universitario, con funzione di presidente;

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.

2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.

3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

 

Articolo 415
Prove di esame e valutazione

1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.

 

Articolo 416
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo:

a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente articolo 415;

b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

 

Articolo 417
Graduatorie

1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

 

Articolo 418
Esclusioni

1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione IV

Reclutamento del personale ispettivo

Articolo 419
Ruolo degli ispettori tecnici

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico già previste per gli ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 420
Concorsi a posti di ispettore tecnico

1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419.

2. Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.

4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.

6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento.

7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

 

Articolo 421
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;

b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;

c) un ispettore tecnico.

2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.

 

Articolo 422
Prove d'esame

1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

 

Articolo 423
Graduatorie

1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale competente.

2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

Articolo 424
Esclusioni

1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione V

Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano

Paragrafo I

Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

 

Articolo 425
Reclutamento del personale docente

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

 

Articolo 426
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all'articolo 624, che assiste il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.

 

Paragrafo II

Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento

 

Articolo 427
Reclutamento del personale docente

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.

5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

Articolo 428
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

 

Paragrafo III
Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

 

Articolo 429
Reclutamento del personale direttivo

1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

Articolo 430
Reclutamento del personale ispettivo

1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.

2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

 

Articolo 431
Prove d'esame e valutazione dei titoli

1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.

 

Articolo 432
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

 

Sezione VI

Norme sulle commissioni di concorso

Articolo 433
Incompatibilità

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

 

Articolo 434
Esonero dall'insegnamento

1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.

4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

Articolo 435
Norma comune sulle procedure concorsuali

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

 

Sezione VII

Nomine in ruolo

 

Articolo 436
Nomina ed assegnazione della sede

1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.

4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

 

Articolo 437
Nomina in prova e decorrenza della nomina

1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.

2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

3. Il personale docente ed educativo così nominato è ammesso, ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.

 

Articolo 438
Prova

1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

 

Articolo 439
Esito sfavorevole della prova

1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

 

Articolo 440
Anno di formazione

1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.

 

Sezione VIII

Organici

 

Articolo 441
Istituzione delle cattedre e posti orario

1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.

2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.

 

Articolo 442
Dotazioni organiche

1. [Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo] [ABROGATO].

2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121.

3. [A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51] [ABROGATO].

4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

Articolo 443
Dotazioni organiche dei posti di sostegno

[1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole] [ABROGATO].

 

Articolo 444
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

 

Articolo 445
Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

1. [A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.

2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1° comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle specifiche esigenze.

3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente] [ABROGATO].

 

Articolo 446
Organici del personale educativo

1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo 52.

3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4.

4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

CAPO III

Diritti e doveri

 

Sezione I

Congedi e aspettative

 

Articolo 447
Disciplina contrattuale

1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.

2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica.

 

Articolo 448
Valutazione del servizio del personale docente

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.


Articolo 449
Congedo ordinario (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.

2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.

6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

 

Articolo 450
Congedi straordinari e aspettative

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.

3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.

4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

 

Articolo 451
Organi competenti a disporre congedi e aspettative

1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.

2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.

 

Articolo 452
Proroga eccezionale dell'aspettativa (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.

 

Sezione II

Utilizzazione ed esoneri

 

Articolo 453
Incarichi e borse di studio

1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico.

3. [Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi] [ABROGATO].

4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

9. [Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università] [ABROGATO]. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

 

Articolo 454
Attività artistiche e sportive

1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.

2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I..

3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.

5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

 

Articolo 455
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo

1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo 456, comma 1;

g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.

4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2.

6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari.

8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

9. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162.

11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

12. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

 

Articolo 456
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola

1. [Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:

a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo sport;

b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione,

coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura;

e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica] [ABROGATO].

2. [Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope] [ABROGATO].

3. [Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi] [ABROGATO].

4. [La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale] [ABROGATO].

5. [Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio] [ABROGATO].

6. [Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi] [ABROGATO].

7. [Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'educazione alla salute] [ABROGATO].

8. [I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova] [ABROGATO].

9. [Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola] [ABROGATO].

10. [Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione] [ABROGATO].

11. [Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione] [ABROGATO].

12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.

13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.

14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

15. [Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato] [ABROGATO].

16. [Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione] [ABROGATO].

17. [I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso i quali è disposta l'utilizzazione] [ABROGATO].

 

Articolo 457
Scambio di docenti con altri paesi

1. È consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

2. L'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.

 

Articolo 458
Mantenimento ad esaurimento

1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.

2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.

 

Articolo 459
Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie

1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi.

2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.

3. I docenti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.

4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.

5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.

6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4.

9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l'autorizzazione all'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

 

Sezione III

Mobilità del personale direttivo e docente

 

Paragrafo I
Norme generali

 

Articolo 460
Trasferimenti a domanda e d'ufficio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d'ufficio.

 

Articolo 461
Norme procedurali

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

 

Paragrafo II
Mobilità a domanda

 

Articolo 462
Trasferimenti

1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.

3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.

6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.

7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola hanno luogo in sede di contrattazione.

 

Articolo 463
Tabella di valutazione (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.

4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.

 

Articolo 464
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

 

Articolo 465
Trasferimenti provinciali e interprovinciali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale educativo.

 

Articolo 466
Trasferimenti annuali

1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

 

Paragrafo III
Mobilità d'ufficio

 

Articolo 467
Trasferimenti d'ufficio

1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.

3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'articolo 463 è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.

5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

 

Articolo 468
Trasferimento per incompatibilità ambientale

1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

 

Articolo 469
Organi competenti

1. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare e media e su conforme parere del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

2. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.

 

Paragrafo IV
Passaggi

 

Articolo 470
Mobilità professionale (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

 

Articolo 471
Passaggi di cattedra e di presidenza (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.

2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.

3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Articolo 472
Passaggi di ruolo (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.

2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.

6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

 

Articolo 473
Corsi di riconversione professionale

1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'articolo 405.

6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

 

Articolo 474
Organi competenti

1. I provvedimenti relativi ai passaggi sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

 

Paragrafo V
Assegnazioni provvisorie

 

Articolo 475
Assegnazioni provvisorie di sede

1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.

7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

 

Articolo 476
Organo competente (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Paragrafo VI
Disposizioni particolari

 

Articolo 477
Incarichi di presidenza

1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:

a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

 

Articolo 478
Sostituzione docenti assenti

1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.

 

Articolo 479
Docenti in soprannumero (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.

2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-

professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.

8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.

9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455.

 

Articolo 480
Inquadramenti in profili professionali amministrativi

1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'articolo 479, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.

3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.

4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.

5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.

 

Qualifica funzionale nella scuola

Qualifica funzionale
nei Ministeri

Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati

VII

VII

Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati

VI

VI

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

V

VI

 

IV

IV

 

III

III

7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

 

Articolo 481
Sostegno

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

 

Articolo 482
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento

1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.

 

Articolo 483
Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista

1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.

2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.

3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.

4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.

 

Paragrafo VII
Contenzioso amministrativo

 

Articolo 484
Ricorso

1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Sezione IV

Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

 

Articolo 485
Personale docente

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

 

Articolo 486
Personale direttivo

1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.

2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.

 

Articolo 487
Passaggio ad altro ruolo

1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.

 

Articolo 488
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo

1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

 

Articolo 489
Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

 

Articolo 490
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.

3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.

5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

 

Sezione V

Doveri

 

Articolo 491
Orario di servizio dei docenti (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. L'orario di servizio per i docenti è costituito:

a) dalle ore da destinare all'insegnamento;

b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.

3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.

4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 131.

5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

CAPO IV

Disciplina

 

Sezione I

Sanzioni disciplinari

 

Articolo 492
Sanzioni

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

 

Articolo 493
Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 

Articolo 494
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

Articolo 495
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

 

Articolo 496
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456, comma 1.

 

Articolo 497
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.

6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 

Articolo 498
Destituzione

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità.

 

Articolo 499
Recidiva

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

 

Articolo 500
Assegno alimentare

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

 

Articolo 501
Riabilitazione

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).

 

Sezione II

Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

 

Articolo 502
Censura e avvertimento

1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.

 

Articolo 503
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione

1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:

a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.

3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.

4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

 

Articolo 504
Ricorsi

1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Articolo 505
Provvedimenti di riabilitazione

1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.

 

Articolo 506
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.

 

Articolo 507
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.

 

Articolo 508
Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

 

CAPO V

Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

 

Sezione I

Cessazioni

 

Articolo 509
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età

1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.

3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

4. [Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età] [ABROGATO].

5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.

6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

 

Articolo 510
Dimissioni

[1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare] [ABROGATO].

 

Articolo 511
Decadenza

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

Articolo 512
Dispensa dal servizio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

 

Articolo 513
Organi competenti

1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.

2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.

3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Sezione II

Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

 

Articolo 514
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

 

Articolo 515
Restituzione ai ruoli di provenienza

1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.

2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

3. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

 

Articolo 516
Riammissione in servizio

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

 

Sezione III

Norme finali

 

Articolo 517
Applicabilità

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

 

Articolo 518
Collocamento fuori ruolo

1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

 

Articolo 519
Regioni a statuto speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

 

CAPO VI

Personale docente ed educativo non di ruolo

 

Sezione I

Supplenze

 

Articolo 520
Supplenze annuali

1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresì conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.

2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, è consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attività previste nel comma 7 dell'articolo 455.

4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o posti orario così formati debbono essere assegnati ad un unico docente.

6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.

7. Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione cattolica.

 

Articolo 521
Supplenze temporanee

1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche.

2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altresì conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell'articolo 520.

3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.

4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

 

Articolo 522
Compilazione delle graduatorie provinciali

1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è curata dal provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonché negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedre.

3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

4. La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.

7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.

8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto sopra disposto.

 

Articolo 523
Valutazione dei servizi

1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.

3. Analogamente è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico.

 

Sezione II

Contenzioso amministrativo

 

Articolo 524
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525.

2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione artistica, è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell'articolo 272.

 

Articolo 525
Commissione per i ricorsi

1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte:

a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali assenti;

b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente tecnico-pratico. Il provveditore agli studi può delegare a presiedere la Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti.

2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.

3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.

4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di ruolo.

 

Sezione III

Retribuzione ed assenze

 

Articolo 526
Retribuzione

1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.

2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

 

Articolo 527
Retribuzione supplenze annuali

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.

2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico.

3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.

 

Articolo 528
Retribuzione supplenze temporanee

1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.

2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

 

Articolo 529
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.

 

Articolo 530
Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

Articolo 531
Mandato parlamentare e amministrativo

1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.

 

Articolo 532
Altri congedi (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

 

Articolo 533
Computo congedi e assenze (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.

2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente è licenziato.

3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

 

Articolo 534
Organo competente

1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.

2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

 

Sezione IV

Disciplina

 

Articolo 535
Sanzioni

1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;

6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

 

Articolo 536
Applicazione delle sanzioni

1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535.

2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'articolo 535.

3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

 

Articolo 537
Effetti delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.

2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.

 

Articolo 538
Procedure

1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535.

2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorità scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina.

4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

5. Se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

 

Articolo 539
Procedimenti penali

1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.

2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.

3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 535.

4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535.

6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.

8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.

9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535.

10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.

 

Articolo 540
Ricorsi

1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.

 

Sezione V

Norma finale e di rinvio

 

Articolo 541
Norma finale e di rinvio

1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, può consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.

2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.

3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non di ruolo.

 

TITOLO II

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

 

CAPO I

Aree funzionali - ruoli

 

Articolo 542
Rinvio alla contrattazione

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono.

 

Articolo 543
Aree funzionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi amministrativi.

 

Articolo 544
Ruoli

1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza.

 

Articolo 545
Qualifiche funzionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attività tecniche manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche, o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo. Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa, nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

 

Articolo 546
Profili professionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:

a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo professionale degli ausiliari;

b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi, degli infermieri e dei collaboratori tecnici;

c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area appartiene anche il profilo professionale dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello Stato.

3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e successive modificazioni.

 

Articolo 547
Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali è la seguente.

2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti cuochi.

3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli infermieri.

4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza.

 

Articolo 548
Organici

1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione è effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all'articolo 322.

3. È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico.

4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.

5. [A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51] [ABROGATO].

6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

Articolo 549
Consiglio di amministrazione provinciale

1. Presso ogni ufficio scolastico è istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio scolastico provinciale.

3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

 

CAPO II

Reclutamento

 

Articolo 550
Disciplina regolamentare

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

 

Articolo 551
Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi

1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente.

 

Articolo 552
Concorsi per titoli ed esami

01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.

4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è stabilito con regolamento.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione.

 

Articolo 553
Graduatorie permanenti

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali.

 

Articolo 554
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale

1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.

6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.

 

Articolo 555
Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:

a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro docente d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.

2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.

 

Articolo 556
Norme particolari di accesso

1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.

2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553 e 554, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

 

Articolo 557
Concorsi riservati

1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

 

Articolo 558
Concorsi per l'estero

1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti.

 

Articolo 559
Nomina in ruolo

1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

 

Articolo 560
Adempimenti degli immessi in ruolo

1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

 

CAPO III

Diritti e doveri

 

Sezione I

Congedi e aspettative

 

Articolo 561
Rinvio alla contrattazione

1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.

 

Articolo 562
Congedo ordinario (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare.

2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue:

a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;

b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

 

Articolo 563
Congedi straordinari e aspettative (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal direttore didattico o dal preside.

 

Articolo 564
Proroga eccezionale dell'aspettativa (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.

2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Sezione II

Mobilità

 

Articolo 565
Mobilità professionale nel comparto

1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

 

Articolo 566
Trasferimenti (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.

2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.

4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.

5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.

7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.

8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilità delle sedi richieste.

9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

 

Articolo 567
Trasferimento d'ufficio

1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità.

 

Articolo 568
Assegnazione provvisoria

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.

4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.

5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarità.

6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Sezione III

Riconoscimento dei servizi

 

Articolo 569
Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

 

Articolo 570
Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.

Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.

2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.

 

Sezione IV

Orario

 

Articolo 571
Orario di servizio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.

2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.

3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.

4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

 

Articolo 572
Tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

Sezione V

Disposizioni particolari

 

Articolo 573
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.

4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.

 

Articolo 574
Responsabilità patrimoniale

1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

 

CAPO IV

Disciplina

 

Articolo 575
Sanzioni disciplinari

1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'articolo 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

 

Articolo 576
Procedimento disciplinare (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.

3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.

5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.

6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.

7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.

8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 

Articolo 577
Commissione di disciplina provinciale

1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578.

 

Articolo 578
Composizione della commissione di disciplina provinciale

1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.

2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico.

5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.

 

CAPO V

Utilizzazione e dimissioni

 

Articolo 579
Utilizzazione in altri compiti o funzioni (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.

2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneità a nuovi compiti.

3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.

 

Articolo 580
Dimissioni

[1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2. [Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo]  [ABROGATO].

3. [Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico] [ABROGATO].

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare]  [ABROGATO].

TITOLO III

PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

 

Articolo 581
Supplenze annuali

1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di ruolo, e sempre che la vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 ed al conferimento delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A. e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico.

 

Articolo 582
Supplenze temporanee

1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581.

3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore agli studi.

4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

 

Articolo 583
Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali

1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.

2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.

 

Articolo 584
Requisiti culturali e deroghe

1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai ruoli.

 

Articolo 585
Precedenze

1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno prestato le relative domande di supplenza.

 

Articolo 586
Ricorsi

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.

2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.

3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un impiegato dell'ufficio, da lui delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove possibile, supplenti.

4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che siano da ritenersi più rappresentativi delle categorie medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

 

Articolo 587
Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.

 

Articolo 588
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.

 

Articolo 589
Modelli viventi

1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo 275.

 

TITOLO IV

NORME COMUNI AL PERSONALE

 

CAPO I

Diritti sindacali

 

Articolo 590
Libertà sindacali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.

 

Articolo 591
Aspettative sindacali e trattamento economico (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.

3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.

7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.

12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

 

Articolo 592
Permessi sindacali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 262.

2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591.

3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. È vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.

 

Articolo 593
Spazi e sedi (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

 

Articolo 594
Ritenute per contributi sindacali

[1. Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa] [ABROGATO].

 

Articolo 595
Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.

4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2.

 

Articolo 596
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300

1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

Articolo 597
Commissioni provinciali e regionali

1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure di conferimento delle supplenze.

3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.

6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.

7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.

 

CAPO II

Trattamento di quiescenza e previdenza

 

Articolo 598
Trattamento di quiescenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

 

Articolo 599
Trattamento di previdenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per sé utile a tali fini.

 

Articolo 600
Competenze in materia di quiescenza

1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Articolo 601
Tutela dei soggetti portatori di handicap

1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

 

CAPO III

Trattamento di servizio

 

Articolo 602
Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

TITOLO V

VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO

 

CAPO I

Norma finale

 

Articolo 603
Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico

[1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in termini di preparazione generale e di preparazione specifica.

2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, da realizzare in ciascun anno, al fine di conseguire una migliore qualità dell'offerta educativa ed, in particolare, il graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.

3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della Biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonché di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità di servizi.

4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero provvede a presentare una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, compresi quelli volti all'ottimizzazione dei flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede di determinazione degli stanziamenti di bilancio] [ABROGATO].

 

Articolo 604
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

PARTE III

PERSONALE

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

 

CAPO I

Funzione docente, direttiva e ispettiva

 

Articolo 395
Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

Articolo 396
Funzione direttiva

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

2. In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.

 

Articolo 397
Funzione ispettiva

1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.

3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.

4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

 

CAPO II

Reclutamento

 

Sezione I

Norme generali

 

Articolo 398
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte

1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.

2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.

3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.

 

Sezione II

Reclutamento del personale docente ed educativo

Articolo 399
Accesso ai ruoli

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Articolo 400
Concorsi per titoli ed esami

01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.

2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.

4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.

5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.

6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.

7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.

16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.

17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

18. [La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso] [ABROGATO].

19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.

20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

 

Articolo 401
Graduatorie permanenti

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

 

Articolo 402
Requisiti generali di ammissione

1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;

c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.

4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.

5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti.

6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

 

Articolo 403
Requisito specifico di ammissione

1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'articolo 402 è richiesto il titolo di specializzazione.

 

Articolo 404
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.

6. Ai fini di cui all'articolo 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.

8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

14. [Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione] [ABROGATO].

15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. [Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta] [ABROGATO]. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.

Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal servizio

Numero dei candidati: fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.

Numero dei candidati: da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 50 g.- 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;
Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.

Numero dei candidati: da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;
Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.

Numero dei candidati: da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;
Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.

Numero dei candidati: da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;
Tempo e sedute assegnate: 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;
Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.

16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.

 

Articolo 405
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente

1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.

 

Articolo 406
Esclusione

1. L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

2. L'esclusione è disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

 

Sezione III

Reclutamento del personale direttivo

Articolo 407
Concorsi

1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.

2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.

3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

 

Articolo 408
Requisiti di ammissione

1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

3. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

 

Articolo 409
Scuola materna e scuola elementare

1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

 

Articolo 410
Scuola media

1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;

b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

 

Articolo 411
Scuole secondarie superiori

1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.

 

Articolo 412
Licei artistici ed istituti d'arte

1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.

 

Articolo 413
Istituti di educazione

1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.

3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.

 

Articolo 414
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

a) un docente universitario, con funzione di presidente;

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.

2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.

3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

 

Articolo 415
Prove di esame e valutazione

1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.

 

Articolo 416
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo:

a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente articolo 415;

b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

 

Articolo 417
Graduatorie

1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

 

Articolo 418
Esclusioni

1. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione IV

Reclutamento del personale ispettivo

Articolo 419
Ruolo degli ispettori tecnici

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

2. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico già previste per gli ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 420
Concorsi a posti di ispettore tecnico

1. L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419.

2. Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori, i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola elementare;

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di scuola elementare;

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato, nonché i presidi e i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte, i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.

4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.

6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento.

7. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

 

Articolo 421
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;

b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente;

c) un ispettore tecnico.

2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.

 

Articolo 422
Prove d'esame

1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

 

Articolo 423
Graduatorie

1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale competente.

2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

Articolo 424
Esclusioni

1. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione V

Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano

Paragrafo I

Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

 

Articolo 425
Reclutamento del personale docente

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

 

Articolo 426
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all'articolo 624, che assiste il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.

 

Paragrafo II

Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento

 

Articolo 427
Reclutamento del personale docente

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.

5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

Articolo 428
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

1. I concorsi di cui all'articolo 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

 

Paragrafo III
Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

 

Articolo 429
Reclutamento del personale direttivo

1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

Articolo 430
Reclutamento del personale ispettivo

1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.

2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

 

Articolo 431
Prove d'esame e valutazione dei titoli

1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.

 

Articolo 432
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

 

Sezione VI

Norme sulle commissioni di concorso

Articolo 433
Incompatibilità

1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

 

Articolo 434
Esonero dall'insegnamento

1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.

4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

Articolo 435
Norma comune sulle procedure concorsuali

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

 

Sezione VII

Nomine in ruolo

 

Articolo 436
Nomina ed assegnazione della sede

1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.

4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

 

Articolo 437
Nomina in prova e decorrenza della nomina

1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.

2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

3. Il personale docente ed educativo così nominato è ammesso, ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.

 

Articolo 438
Prova

1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

 

Articolo 439
Esito sfavorevole della prova

1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

 

Articolo 440
Anno di formazione

1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.

 

Sezione VIII

Organici

 

Articolo 441
Istituzione delle cattedre e posti orario

1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.

2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.

 

Articolo 442
Dotazioni organiche

1. [Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo] [ABROGATO].

2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121.

3. [A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51] [ABROGATO].

4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

Articolo 443
Dotazioni organiche dei posti di sostegno

[1. In sede di definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I posti di sostegno nella scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole] [ABROGATO].

 

Articolo 444
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

 

Articolo 445
Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

1. [A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.

2. La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1° comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle specifiche esigenze.

3. La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

4. La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente] [ABROGATO].

 

Articolo 446
Organici del personale educativo

1. I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo 52.

3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4.

4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.

5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

CAPO III

Diritti e doveri

 

Sezione I

Congedi e aspettative

 

Articolo 447
Disciplina contrattuale

1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.

2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica.

 

Articolo 448
Valutazione del servizio del personale docente

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.


Articolo 449
Congedo ordinario (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.

2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.

6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

 

Articolo 450
Congedi straordinari e aspettative

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.

3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 454 in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.

4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

 

Articolo 451
Organi competenti a disporre congedi e aspettative

1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.

2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.

 

Articolo 452
Proroga eccezionale dell'aspettativa (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.

 

Sezione II

Utilizzazione ed esoneri

 

Articolo 453
Incarichi e borse di studio

1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico.

3. [Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi] [ABROGATO].

4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

9. [Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università] [ABROGATO]. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

 

Articolo 454
Attività artistiche e sportive

1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.

2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I..

3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.

5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

 

Articolo 455
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo

1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo 456, comma 1;

g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.

4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2.

6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari.

8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

9. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162.

11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

12. È fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

 

Articolo 456
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola

1. [Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:

a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo sport;

b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione,

coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura;

e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica] [ABROGATO].

2. [Fermo restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d), possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il comitato tecnico provinciale, sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope] [ABROGATO].

3. [Le utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo l'ordine di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi] [ABROGATO].

4. [La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La graduatoria ha validità triennale] [ABROGATO].

5. [Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio] [ABROGATO].

6. [Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi] [ABROGATO].

7. [Nella ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'educazione alla salute] [ABROGATO].

8. [I provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova] [ABROGATO].

9. [Il periodo trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola] [ABROGATO].

10. [Ai fini della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto ai fini della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione] [ABROGATO].

11. [Il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione] [ABROGATO].

12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.

13. Restano ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.

14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

15. [Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato] [ABROGATO].

16. [Gli elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione] [ABROGATO].

17. [I predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso i quali è disposta l'utilizzazione] [ABROGATO].

 

Articolo 457
Scambio di docenti con altri paesi

1. È consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

2. L'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.

 

Articolo 458
Mantenimento ad esaurimento

1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.

2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.

 

Articolo 459
Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie

1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi.

2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.

3. I docenti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.

4. I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al comma 5, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.

5. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.

6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

8. Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai commi 3 e 4.

9. Nei circoli didattici affidati in reggenza, l'autorizzazione all'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

 

Sezione III

Mobilità del personale direttivo e docente

 

Paragrafo I
Norme generali

 

Articolo 460
Trasferimenti a domanda e d'ufficio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d'ufficio.

 

Articolo 461
Norme procedurali

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

 

Paragrafo II
Mobilità a domanda

 

Articolo 462
Trasferimenti

1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.

3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.

6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.

7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola hanno luogo in sede di contrattazione.

 

Articolo 463
Tabella di valutazione (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.

4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.

 

Articolo 464
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

 

Articolo 465
Trasferimenti provinciali e interprovinciali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale educativo.

 

Articolo 466
Trasferimenti annuali

1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

 

Paragrafo III
Mobilità d'ufficio

 

Articolo 467
Trasferimenti d'ufficio

1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'articolo 463.

3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'articolo 463 è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.

5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

 

Articolo 468
Trasferimento per incompatibilità ambientale

1. Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

 

Articolo 469
Organi competenti

1. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola materna, elementare e media e su conforme parere del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

2. Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Qualora il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione.

 

Paragrafo IV
Passaggi

 

Articolo 470
Mobilità professionale (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

 

Articolo 471
Passaggi di cattedra e di presidenza (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.

2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.

3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Articolo 472
Passaggi di ruolo (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.

2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.

6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

 

Articolo 473
Corsi di riconversione professionale

1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'articolo 405.

6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

 

Articolo 474
Organi competenti

1. I provvedimenti relativi ai passaggi sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

 

Paragrafo V
Assegnazioni provvisorie

 

Articolo 475
Assegnazioni provvisorie di sede

1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.

7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

 

Articolo 476
Organo competente (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Paragrafo VI
Disposizioni particolari

 

Articolo 477
Incarichi di presidenza

1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:

a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

 

Articolo 478
Sostituzione docenti assenti

1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.

 

Articolo 479
Docenti in soprannumero (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.

2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-

professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.

8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.

9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 455.

 

Articolo 480
Inquadramenti in profili professionali amministrativi

1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'articolo 479, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.

3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.

4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.

5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.

 

Qualifica funzionale nella scuola

Qualifica funzionale
nei Ministeri

Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati

VII

VII

Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati

VI

VI

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

V

VI

 

IV

IV

 

III

III

7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

 

Articolo 481
Sostegno

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

 

Articolo 482
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento

1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.

 

Articolo 483
Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista

1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.

2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.

3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.

4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.

 

Paragrafo VII
Contenzioso amministrativo

 

Articolo 484
Ricorso

1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Sezione IV

Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

 

Articolo 485
Personale docente

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

 

Articolo 486
Personale direttivo

1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.

2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.

 

Articolo 487
Passaggio ad altro ruolo

1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.

 

Articolo 488
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo

1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

 

Articolo 489
Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

 

Articolo 490
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.

3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.

5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

 

Sezione V

Doveri

 

Articolo 491
Orario di servizio dei docenti (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. L'orario di servizio per i docenti è costituito:

a) dalle ore da destinare all'insegnamento;

b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.

3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.

4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 131.

5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

CAPO IV

Disciplina

 

Sezione I

Sanzioni disciplinari

 

Articolo 492
Sanzioni

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

 

Articolo 493
Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 

Articolo 494
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

Articolo 495
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

 

Articolo 496
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456, comma 1.

 

Articolo 497
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.

6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 

Articolo 498
Destituzione

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità.

 

Articolo 499
Recidiva

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

 

Articolo 500
Assegno alimentare

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

 

Articolo 501
Riabilitazione

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).

 

Sezione II

Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

 

Articolo 502
Censura e avvertimento

1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.

 

Articolo 503
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione

1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:

a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.

3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.

4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

 

Articolo 504
Ricorsi

1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Articolo 505
Provvedimenti di riabilitazione

1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.

 

Articolo 506
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.

3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.

 

Articolo 507
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.

 

Articolo 508
Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

 

CAPO V

Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

 

Sezione I

Cessazioni

 

Articolo 509
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età

1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età; a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.

3. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

4. [Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età] [ABROGATO].

5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti.

6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

 

Articolo 510
Dimissioni

[1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare] [ABROGATO].

 

Articolo 511
Decadenza

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

Articolo 512
Dispensa dal servizio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.

 

Articolo 513
Organi competenti

1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.

2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.

3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Sezione II

Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

 

Articolo 514
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

 

Articolo 515
Restituzione ai ruoli di provenienza

1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.

2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

3. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

 

Articolo 516
Riammissione in servizio

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

 

Sezione III

Norme finali

 

Articolo 517
Applicabilità

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

 

Articolo 518
Collocamento fuori ruolo

1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

 

Articolo 519
Regioni a statuto speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

 

CAPO VI

Personale docente ed educativo non di ruolo

 

Sezione I

Supplenze

 

Articolo 520
Supplenze annuali

1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresì conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.

2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, è consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attività previste nel comma 7 dell'articolo 455.

4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o posti orario così formati debbono essere assegnati ad un unico docente.

6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.

7. Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione cattolica.

 

Articolo 521
Supplenze temporanee

1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche.

2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilità non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altresì conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell'articolo 520.

3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.

4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

 

Articolo 522
Compilazione delle graduatorie provinciali

1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è curata dal provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonché negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedre.

3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

4. La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.

7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.

8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto sopra disposto.

 

Articolo 523
Valutazione dei servizi

1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.

3. Analogamente è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico.

 

Sezione II

Contenzioso amministrativo

 

Articolo 524
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525.

2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione artistica, è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell'articolo 272.

 

Articolo 525
Commissione per i ricorsi

1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte:

a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali assenti;

b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente tecnico-pratico. Il provveditore agli studi può delegare a presiedere la Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti.

2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.

3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.

4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di ruolo.

 

Sezione III

Retribuzione ed assenze

 

Articolo 526
Retribuzione

1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.

2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

 

Articolo 527
Retribuzione supplenze annuali

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.

2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico.

3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.

 

Articolo 528
Retribuzione supplenze temporanee

1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.

2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'articolo 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

 

Articolo 529
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.

 

Articolo 530
Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

Articolo 531
Mandato parlamentare e amministrativo

1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.

 

Articolo 532
Altri congedi (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

 

Articolo 533
Computo congedi e assenze (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.

2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente è licenziato.

3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

 

Articolo 534
Organo competente

1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.

2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

 

Sezione IV

Disciplina

 

Articolo 535
Sanzioni

1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'ammonizione;

2) la censura;

3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;

6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

 

Articolo 536
Applicazione delle sanzioni

1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535.

2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'articolo 535.

3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

 

Articolo 537
Effetti delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.

2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.

 

Articolo 538
Procedure

1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 535 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 535.

2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorità scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina.

4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

5. Se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

 

Articolo 539
Procedimenti penali

1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.

2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.

3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 535.

4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535.

6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.

8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.

9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535.

10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.

 

Articolo 540
Ricorsi

1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni.

 

Sezione V

Norma finale e di rinvio

 

Articolo 541
Norma finale e di rinvio

1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, può consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.

2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.

3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non di ruolo.

 

TITOLO II

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

 

CAPO I

Aree funzionali - ruoli

 

Articolo 542
Rinvio alla contrattazione

1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono.

 

Articolo 543
Aree funzionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi amministrativi.

 

Articolo 544
Ruoli

1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza.

 

Articolo 545
Qualifiche funzionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attività tecniche manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche, o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo. Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa, nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

 

Articolo 546
Profili professionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:

a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo professionale degli ausiliari;

b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi, degli infermieri e dei collaboratori tecnici;

c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area appartiene anche il profilo professionale dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello Stato.

3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e successive modificazioni.

 

Articolo 547
Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali è la seguente.

2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti cuochi.

3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli infermieri.

4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza.

 

Articolo 548
Organici

1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la determinazione è effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all'articolo 322.

3. È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico.

4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.

5. [A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51] [ABROGATO].

6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

Articolo 549
Consiglio di amministrazione provinciale

1. Presso ogni ufficio scolastico è istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio scolastico provinciale.

3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

 

CAPO II

Reclutamento

 

Articolo 550
Disciplina regolamentare

1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

 

Articolo 551
Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi

1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente.

 

Articolo 552
Concorsi per titoli ed esami

01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.

4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è stabilito con regolamento.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione.

 

Articolo 553
Graduatorie permanenti

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali.

 

Articolo 554
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale

1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.

6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.

 

Articolo 555
Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:

a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro docente d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.

2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.

 

Articolo 556
Norme particolari di accesso

1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.

2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553 e 554, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

 

Articolo 557
Concorsi riservati

1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

 

Articolo 558
Concorsi per l'estero

1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti.

 

Articolo 559
Nomina in ruolo

1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

 

Articolo 560
Adempimenti degli immessi in ruolo

1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

 

CAPO III

Diritti e doveri

 

Sezione I

Congedi e aspettative

 

Articolo 561
Rinvio alla contrattazione

1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.

 

Articolo 562
Congedo ordinario (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare.

2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue:

a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;

b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

 

Articolo 563
Congedi straordinari e aspettative (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'articolo 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal direttore didattico o dal preside.

 

Articolo 564
Proroga eccezionale dell'aspettativa (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.

2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Sezione II

Mobilità

 

Articolo 565
Mobilità professionale nel comparto

1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti collettivi a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

 

Articolo 566
Trasferimenti (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.

2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.

4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.

5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.

7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.

8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilità delle sedi richieste.

9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

 

Articolo 567
Trasferimento d'ufficio

1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall'articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità.

 

Articolo 568
Assegnazione provvisoria

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.

4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.

5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarità.

6. Con la stessa ordinanza di cui all'articolo 566 il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Sezione III

Riconoscimento dei servizi

 

Articolo 569
Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

 

Articolo 570
Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.

Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.

2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.

 

Sezione IV

Orario

 

Articolo 571
Orario di servizio (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.

2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.

3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.

4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

 

Articolo 572
Tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

Sezione V

Disposizioni particolari

 

Articolo 573
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.

4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.

 

Articolo 574
Responsabilità patrimoniale

1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

 

CAPO IV

Disciplina

 

Articolo 575
Sanzioni disciplinari

1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'articolo 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. La tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

 

Articolo 576
Procedimento disciplinare (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.

3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.

5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.

6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.

7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.

8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 

Articolo 577
Commissione di disciplina provinciale

1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'articolo 578.

 

Articolo 578
Composizione della commissione di disciplina provinciale

1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.

2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico.

5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.

 

CAPO V

Utilizzazione e dimissioni

 

Articolo 579
Utilizzazione in altri compiti o funzioni (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.

2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneità a nuovi compiti.

3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.

 

Articolo 580
Dimissioni

[1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2. [Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo]  [ABROGATO].

3. [Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico] [ABROGATO].

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare]  [ABROGATO].

TITOLO III

PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

 

Articolo 581
Supplenze annuali

1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di ruolo, e sempre che la vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 ed al conferimento delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A. e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico.

 

Articolo 582
Supplenze temporanee

1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581.

3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore agli studi.

4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria di circolo o d'istituto, formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. Esse sono disposte per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dai commi medesimi, e, per le supplenze temporanee di cui al comma 4, limitatamente al periodo compreso tra l'inizio ed il termine delle lezioni, con l'esclusione delle vacanze natalizie e pasquali.

6. I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nel presente e nel precedente articolo sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

 

Articolo 583
Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali

1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.

2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.

 

Articolo 584
Requisiti culturali e deroghe

1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai ruoli.

 

Articolo 585
Precedenze

1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno prestato le relative domande di supplenza.

 

Articolo 586
Ricorsi

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.

2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.

3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un impiegato dell'ufficio, da lui delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove possibile, supplenti.

4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che siano da ritenersi più rappresentativi delle categorie medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

 

Articolo 587
Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente articolo 581.

 

Articolo 588
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.

 

Articolo 589
Modelli viventi

1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo 275.

 

TITOLO IV

NORME COMUNI AL PERSONALE

 

CAPO I

Diritti sindacali

 

Articolo 590
Libertà sindacali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del richiamato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592.

 

Articolo 591
Aspettative sindacali e trattamento economico (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.

3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.

7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.

12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

 

Articolo 592
Permessi sindacali (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 262.

2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591.

3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. È vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.

 

Articolo 593
Spazi e sedi (articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)

1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

 

Articolo 594
Ritenute per contributi sindacali

[1. Il personale ha facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

4. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purché notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa] [ABROGATO].

 

Articolo 595
Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.

4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2.

 

Articolo 596
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300

1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

Articolo 597
Commissioni provinciali e regionali

1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure di conferimento delle supplenze.

3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.

6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.

7. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.

CAPO II

Trattamento di quiescenza e previdenza

Articolo 598
Trattamento di quiescenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

Articolo 599
Trattamento di previdenza

1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per sé utile a tali fini.

Articolo 600
Competenze in materia di quiescenza

1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 601
Tutela dei soggetti portatori di handicap

1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

CAPO III

Trattamento di servizio

 

Articolo 602
Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

TITOLO V

VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO

 

CAPO I

Norma finale

Articolo 603
Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico

[1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in termini di preparazione generale e di preparazione specifica.

2. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, da realizzare in ciascun anno, al fine di conseguire una migliore qualità dell'offerta educativa ed, in particolare, il graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.

3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della Biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonché di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualità di servizi.

4. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero provvede a presentare una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, compresi quelli volti all'ottimizzazione dei flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede di determinazione degli stanziamenti di bilancio] [ABROGATO].

Articolo 604
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

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