Testo unico in materia di istruzione

PARTE II

ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO I

LA SCUOLA MATERNA STATALE

CAPO I

Finalità e ordinamento della scuola materna

Articolo 99

Finalità e caratteri

1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni.

3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

Articolo 100

Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell'età di cui all'articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.

Articolo 101

Formazione delle sezioni

1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.

2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

Articolo 102

Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti.

Articolo 103

Direzione della scuola materna statale

1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Articolo 104

Orario di funzionamento della scuola materna ed organici

1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

2. [A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti] [ABROGATO].

3. [In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491] [ABROGATO].

4. [Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio] [ABROGATO].

5. [Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455] [ABROGATO].

Articolo 105

Orientamenti delle attività educative

[1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. È garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1] [ABROGATO].

Articolo 106

Piano annuale delle attività educative

[1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle attività educative] [ABROGATO].

Articolo 107

Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.

4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n. 1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

Articolo 108

Assistenza scolastica

1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

TITOLO II

L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA:

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

CAPO I

Obbligo scolastico

Articolo 109

Istruzione obbligatoria

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.

3. La scuola media ha la durata di anni tre.

 

Articolo 110

Soggetti all'obbligo scolastico

1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.

2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'articolo 313.

Articolo 111

Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Articolo 112
Adempimento dell'obbligo scolastico

1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

Articolo 113
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Articolo 114
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

CAPO II

Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri

Articolo 115
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia

1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.

4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455.

7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al comma 5.

9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si

provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.

Articolo 116
Alunni extracomunitari

[1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine.

2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131, comma 2] [ABROGATO].

CAPO III

Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo

Articolo 117
Certificazioni

1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939, n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165.

 

TITOLO III

LA SCUOLA ELEMENTARE

 

CAPO I

Finalità e ordinamento della scuola elementare

 

Articolo 118
Finalità

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

 

Articolo 119
Continuità educativa

1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

2. [Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:

a) la comunicazione di dati sull'alunno;

b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;

c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;

d) la formazione delle classi iniziali;

e) il sistema di valutazione degli alunni;

f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali] [ABROGATO].

3. [Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati] [ABROGATO].

Articolo 120
Circoli e direttori didattici

1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.

2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

 

Articolo 121
Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti

[1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola elementare, è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129.

4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443] [ABROGATO].

 

Articolo 122
Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

2. [Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili] [ABROGATO].

3. [In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4] [ABROGATO].

 

Articolo 123
Programmi didattici

[1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.

3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343] [ABROGATO].

 

Articolo 124
Verifica e adeguamento dei programmi didattici

[1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari] [ABROGATO].

 

Articolo 125
Insegnamento di una lingua straniera

[1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.

2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti] [ABROGATO].

 

Articolo 126
Attività integrative e di sostegno

[1. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

2. Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in situazione di handicap.

3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico] [ABROGATO].

 

Articolo 127
Docenti di sostegno

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.

3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

 

Articolo 128
Programmazione ed organizzazione didattica

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7.

2. [La programmazione dell'attività didattica si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi] [ABROGATO].

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. [Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi] [ABROGATO].

6. [La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative] [ABROGATO].

7. [Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria] [ABROGATO].

8. [La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica] [ABROGATO].

9. [Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti] [ABROGATO].

 

Articolo 129
Orario delle attività didattiche

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.

2. [Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso] [ABROGATO].

3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.

4. Nell'organizzazione dell'orario [settimanale][ABROGATO], i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-

economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;

b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

6. [Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana] [ABROGATO].

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

 

Articolo 130
Progetti formativi di tempo lungo

1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.

 

Articolo 131
Orario di insegnamento

1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5. [Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica] [ABROGATO].

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

 

Articolo 132
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

 

Articolo 133
Disposizioni per la gradualità e la fattibilità

1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.

2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere ridistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.

7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.

8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.

9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

 

Articolo 134
Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.

 

CAPO II

Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno

 

Articolo 135
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena

1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti penitenziari, la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.

3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.

5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72, si provvede in conformità delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

 

Articolo 136
Scuole reggimentali

1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

2. L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.

3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.

4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121.

6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.

 

Articolo 137
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero.

 

Articolo 138
Riconoscimento del grado di cultura

1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.

 

CAPO III

Scuole elementari annesse a particolari istituzioni;
scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato

 

Articolo 139
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.

3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.

5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.

 

Articolo 140
Scuole elementari annesse all'Istituto "Augusto Romagnoli"

1. Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi.

2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.

 

Articolo 141
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

 

Articolo 142
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato

1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.

2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.

3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.

4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.

 

CAPO IV

Itinerario scolastico

 

Articolo 143
Iscrizione alla prima classe

1. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni.

2. [Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere] [ABROGATO].

3. All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui all'articolo 117.

 

Articolo 144
Valutazione e scheda personale degli alunni

[1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

2. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.

3. Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci, dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 126.

4. Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

5. La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

6. Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria] [ABROGATO].

 

Articolo 145
Ammissione alle classi successive alla prima

1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144.

2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

 

Articolo 146
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

2. Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

 

Articolo 147
Esami di idoneità

1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

 

Articolo 148
Esame di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe.

3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.

5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.

7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

 

Articolo 149
Valore della licenza

1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.

 

Articolo 150
Rilascio dell'attestato di licenza

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.

2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.

3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.

4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.

5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

 

CAPO V

Libri di testo e biblioteche scolastiche

 

Articolo 151
Adozione libri di testo

1. I libri di testo sono adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse.

 

Articolo 152
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

 

Articolo 153
Determinazione del prezzo massimo di copertina

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.

 

Articolo 154
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.

2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.

3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

 

Articolo 155
Divieto di adozione libri di testo

1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.

 

Articolo 156
Fornitura gratuita libri di testo

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.

2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

 

Articolo 157
Divieto commercio libri di testo

1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

 

Articolo 158
Biblioteche scolastiche

1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.

2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.

3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:

a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;

b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

 

CAPO VI

Manutenzione e gestione degli edifici scolastici

 

Articolo 159
Oneri a carico dei comuni

1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139.

2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

 

Articolo 160
Contributi dello Stato

1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

TITOLO IV

LA SCUOLA MEDIA

CAPO I
Finalità e ordinamento della scuola media

 

Articolo 161
Finalità e durata della scuola media

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.

2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

Articolo 162
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.

2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Articolo 163
Direzione degli istituti

1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

Articolo 164
Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.

Articolo 165
Piano di studi

[1. Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti: religione con la particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione fisica; educazione tecnica; educazione musicale.

2. Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese] [ABROGATO].

 

Articolo 166
Programmi e orari di insegnamento

[1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui all'articolo 309.

2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche.

3. L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.

4. Previo accertamento delle possibilità locali possono essere organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all'interscuola.

6. Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con il funzionamento della scuola di cui all'articolo 491] [ABROGATO].

 

Articolo 167
Attività integrative e di sostegno

[1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

5. Le attività previste dal comma 4 dell'articolo 166 devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

7. I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3 dell'articolo 165, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro] [ABROGATO].

 

Articolo 168
Piano annuale della attività scolastica

[1. Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per l'elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno] [ABROGATO].

 

CAPO II

Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno

 

Articolo 169
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

 

Articolo 170
Integrazione di corsi di formazione professionale

1. Per le attività didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'articolo 82.

 

Articolo 171
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena

1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.

 

Articolo 172
Recupero scolastico di tossicodipendenti

1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.

 

CAPO III

Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali

 

Articolo 173
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili

1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.

3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.

4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.

 

Articolo 174
Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione è svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del conservatorio.

2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.

 

Articolo 175
Scuole medie per non vedenti o sordomuti

1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

 

CAPO IV

Itinerario scolastico

 

Articolo 176
Iscrizione alla prima classe

1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

2. [I termini per la presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa va corredata, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione] [ABROGATO].

3. [Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere] [ABROGATO].

 

Articolo 177
Valutazione e scheda personale dell'alunno

1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.

4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.

5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.

7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

9. Il libretto scolastico è abolito. Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

 

Articolo 178
Accesso alle classi successive alla prima

1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177.

2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

 

Articolo 179
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

 

Articolo 180
Esami di idoneità

1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione.

2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.

4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.

 

Articolo 181
Norme sullo svolgimento degli esami

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.

2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.

 

Articolo 182
Ripetenza

1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.

2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.

 

Articolo 183
Ammissione all'esame di licenza

1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.

2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.

3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza è presentata certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.

 

Articolo 184
Sede e sessione unica dell'esame di licenza

1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli

alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.

3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

 

Articolo 185
Esame di licenza e commissione esaminatrice

1. [Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica] [ABROGATO].

2. [L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma 1] [ABROGATO].

3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione è nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.

4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato".

5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

 

Articolo 186
Valore della licenza

1. L'esame di licenza media è esame di Stato.

2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

 

Articolo 187
Rilascio diplomi e attestati

1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.

2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.

4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.

5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

6. Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.

7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media è gratuito.

8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.

9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è del pari gratuito.

10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

 

CAPO V

Libri di testo

 

Articolo 188
Adozione dei libri di testo

1. I libri di testo sono adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

 

Articolo 189
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica

1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 152.

 

CAPO VI

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

 

Articolo 190
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.

3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

TITOLO V

ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

 

CAPO I

Finalità ed ordinamento

 

Articolo 191
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media.

2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento speciali.

4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio.

5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda.

6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.

7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.

8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall'articolo 396.

9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria superiore".

 

CAPO II

Carriera scolastica degli alunni

 

Articolo 192
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.

2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.

3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.

5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame.

6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

 

Articolo 193
Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi

1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline [e ad otto decimi in condotta] [ABROGATO]. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.

3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.

4. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.

5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

 

Articolo 193-bis
Interventi didattici ed educativi

[1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.

4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995.

6. I finanziamenti per le attività previste dal comma 5, di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali] [ABROGATO].

 

Articolo 193-ter
Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica

[1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio] [ABROGATO].

 

CAPO III

Esami finali

 

Articolo 194
Esami finali nella scuola magistrale

1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne. [Le sessioni d'esame sono due] [ABROGATO].

2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.

5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.

 

Articolo 195
Esami di qualifica

1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.

2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a princìpi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.

5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

 

Articolo 196
Esami di licenza di maestro d'arte

1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i princìpi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

2. [Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame è ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico] [ABROGATO].

 

Articolo 197
Esami di maturità

[1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.

2. Si sostiene altresì un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturità professionale e di maturità d'arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte.

3. Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d'arte applicata, è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite.

6. L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturità tecnica, professionale e d'arte applicata, può essere grafica o scritto-

grafica, è indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 205, comma 1.

9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d'insegnamento.

10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda.

11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il presidente può nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che è collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.

13. A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro.

14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturità è integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva è rapportata a sessantesimi. Tale valutazione è valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturità artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione.

15. I diplomi di maturità recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato.

16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione.

17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalità di cui al comma 10.

18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell'assoluta impossibilità di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo] [ABROGATO].

 

CAPO IV

Norme comuni a vari tipi di esame

 

Articolo 198
Commissioni di esame

1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1.

3. [La commissione per gli esami di maturità è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione è anche membro effettivo per i privatisti] [ABROGATO].

4. [Il presidente della commissione di cui al comma 3 è scelto nelle seguenti categorie:

a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati;

c) provveditori agli studi a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;

e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturità. In caso di assoluta necessità, il Ministero può derogare alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del settore scientifico-disciplinare attinente all'esame] [ABROGATO].

5. [I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturità sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno] [ABROGATO].

6. [Il presidente delle commissioni degli esami di maturità nei licei artistici è scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purché appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5] [ABROGATO].

7. [Nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici e professionali, un membro può essere scelto dal Ministero tra gli estranei all'insegnamento, purché munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità e di urgenza, si può prescindere dal requisito dell'abilitazione] [ABROGATO].

8. [In caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi] [ABROGATO].

9. [Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturità sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati] [ABROGATO].

10. [Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi] [ABROGATO].

 

Articolo 199
Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte

1. [Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasilicei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica] [ABROGATO].

2. [Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale] [ABROGATO].

3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.

4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado.

5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.

6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.

 

CAPO V

Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

 

Articolo 200
Tasse scolastiche e casi di dispensa

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

a) tassa di iscrizione;

b) tassa di frequenza;

c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.

2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.

4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.

5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:

- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

 

Articolo 201
Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale.

 

Articolo 202
Modelli viventi nei licei artistici

1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275.

 

CAPO VI

Istituzioni educative

 

Articolo 203
Convitti nazionali

1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.

3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:

a) dal rettore, presidente;

b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;

d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.

6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.

7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.

8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.

10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

 

Articolo 204
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile

1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.

2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 205.

3. L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.

4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo.

5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.

6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei princìpi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.

8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.

9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.

10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.

13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.

 

CAPO VII

Materie demandate alla disciplina regolamentare

 

Articolo 205
Regolamenti

1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.

2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di

insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreché sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.

2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio.

3. Per gli istituti aventi finalità ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.

5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.

6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.

 

TITOLO VI

ISTRUZIONE ARTISTICA

Articolo 206
Istituti di istruzione artistica

1. L'istruzione artistica è impartita:

a) negli istituti d'arte.

b) nei licei artistici.

c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191.

4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.

 

CAPO I

Accademie di belle arti

 

Articolo 207
Finalità

1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte.

2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

3. I corsi hanno durata di quattro anni.

4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturità di arte applicata o del diploma di maturità artistica-prima sezione.

6. Allo stesso corso dell'accademia non si può essere iscritti per più di cinque anni.

7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'articolo 402.

 

Articolo 208
Insegnamenti

1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.

2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.

3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell'arte e del costume.

4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del costume.

5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 209
Insegnamento delle materie artistiche

1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.

 

Articolo 210
Insegnamento delle materie di cultura

1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

 

Articolo 211
Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica

1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia.

 

Articolo 212
Direttore

1. Ad ogni accademia è preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.

2. L'incarico ha la durata di due anni e può essere confermato.

3. L'incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.

4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli compila annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

5. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di impedimento.

 

Articolo 213
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia.

2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.

3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.

 

Articolo 214
Assistenti

1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti è previsto un posto di assistente.

2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto.

2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame.

3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.

4. L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.

 

Articolo 215
Scuole operaie e scuole libere del nudo

1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.

2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da supplenti.

 

Articolo 216
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo delle accademie di belle arti è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

CAPO II

Istituti superiori per le industrie artistiche

 

Articolo 217
Istituti superiori per le industrie artistiche

1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione può promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica.

2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale.

3. Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.

4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti.

 

CAPO III

Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

 

Sezione I

Accademia nazionale di arte drammatica

 

Articolo 218
Finalità

1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

2 Il funzionamento dell'accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 219
Ammissione all'Accademia

1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di esame.

 

Articolo 220
Direttore

1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.

2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in caso di assenza o impedimento.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.

5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.

6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato, dal dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti dell'Accademia.

 

Articolo 221
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia.

2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742.

 

Articolo 222
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

Articolo 223
Scritturazioni ed incarichi

1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Accademia.

2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.

 

Articolo 224
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato

1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo Stato.

 

Sezione II

Accademia nazionale di danza

Articolo 225
Corsi e finalità dell'Accademia

1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni.

2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni.

3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento ministeriale.

 

Articolo 226
Ammissione ai corsi

1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza elementare.

2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento.

 

Articolo 227
Attestati e diplomi

1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.

2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di danzatore.

3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento è rilasciato il relativo diploma.

4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di avviamento coreutico è rilasciato il relativo attestato.

5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

 

Articolo 228
Direttore

1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.

2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni.

4. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento.

5. Il direttore è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore.

6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti dell'accademia, su proposta del consiglio di amministrazione.

7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.

 

Articolo 229
Ordinamento amministrativo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 sulla composizione del consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

Articolo 230
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) dal direttore;

f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

 

Articolo 231
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti dei corsi.

2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.

3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso normale ed il corso di perfezionamento.

 

Articolo 232
Materie di insegnamento

1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:

Corso normale (otto anni):

Inferiore (3 anni): tecnica della danza;

Medio (3 anni): tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio; storia dell'arte, 5° e 6° anno; storia della musica, 5° e 6° anno.

Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; solfeggio;

Corso di perfezionamento (3 anni): Tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; storia della danza e del costume; pianoforte (facoltativo).

2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.

3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 233
Obblighi scolastici degli allievi

1. È fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore.

2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria già superati.

3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.

 

Articolo 234
Personale del corso di perfezionamento

1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo.

 

Articolo 235
Insegnamento della composizione e della tecnica della danza

1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalità ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui all'articolo 265.

 

Articolo 236
Pianisti accompagnatori

1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi e dal direttore.

 

Articolo 237
Sovvenzioni

1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso, nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo.

 

Articolo 238
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria.

3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.

 

CAPO IV

Conservatori di musica

 

Articolo 239
Finalità

1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.

2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.

3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

4. [Nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso] [ABROGATO].

5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

 

Articolo 240
Insegnamento nei conservatori di musica

1. L'insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra.

3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

 

Articolo 241
Direttore

1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.

2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.

5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti del conservatorio.

 

Articolo 242
Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.

2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine all'andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.

 

Articolo 243
Ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

Articolo 244
Conservatori di musica statizzati

1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione:

"G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);

"Nicolò Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);

"F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi" di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di Pescara, "G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G. Nicolini" di Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini" di Padova, liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663);

"V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);

"S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).

2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6.

 

Articolo 245
Disciplina della professione di maestro di canto

1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.

2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.

3. È istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti del rispettivo insegnamento.

 

Articolo 246
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale

1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.

3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:

a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano né ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.

7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.

8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

 

Articolo 247
Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali

1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota "La", la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

2. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota "La", di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.

3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. È ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.

5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Articolo 248
Accompagnatori al pianoforte

1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di musica è istituito un posto di accompagnatore al pianoforte.

2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

 

CAPO V

Alunni, esami e tasse

 

Articolo 249
Alunni

1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al Ministero.

2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.

 

Articolo 250
Privatisti

1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.

2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.

3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.

4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.

 

Articolo 251
Orari e programmi

1. Gli orari di insegnamento ed i programmi e di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del ministro.

 

Articolo 252
Esami

1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.

2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.

3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.

4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.

5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.

6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.

7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.

8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo.

 

Articolo 253
Tasse scolastiche

1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:

A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):

tassa di esame di ammissione;

tassa di immatricolazione;

tassa di frequenza di ciascuno anno;

tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.

B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:

tassa di esame di ammissione alle varie scuole;

tassa di immatricolazione;

tassa di frequenza di ciascun anno;

tassa di diploma.

2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.

4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:

gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;

gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;

gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.

7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.

 

CAPO VI

Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

 

Articolo 254
Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi

1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Articolo 255
Autonomia amministrativa

1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre entrate di bilancio.

4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.

 

Articolo 256
Consiglio di amministrazione

1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 è amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) il direttore dell'Istituto;

c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.

2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

3. È chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più elevata.

5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresì parte due docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.

8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune.

 

Articolo 257
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;

c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.

 

Articolo 258
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1.

4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio successivo alla loro maturazione.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.

 

Articolo 259
Servizi amministrativi, di segreteria e contabili

1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei quali l'impiegato con maggiore anzianità di qualifica sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari.

2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'istituto, sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'istituto in cui egli è titolare e in province limitrofe.

4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

 

Articolo 260
Servizi di economato e di archivio

1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.

 

CAPO VII

Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica

 

Articolo 261
Iniziative di promozione

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate.

2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è autorizzato:

a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;

b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;

c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.

3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), anche con fondi forniti dal proprio bilancio.

 

Articolo 262
Locali e arredamento

1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.

2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.

3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

Articolo 263
Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine

1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.

2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.

3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.

 

CAPO VIII

Personale delle accademie e dei conservatori

 

Sezione I

Ruoli e organici

 

Articolo 264
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori

1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:

ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;

ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.

4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.

5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale docente.

6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto "Ministeri".

 

Articolo 265
Organici

1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non può essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono altresì determinati i posti relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3.

3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100 allievi.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei vari insegnamenti. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

Articolo 266
Orario di servizio

1. L'orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e successive modificazioni.

2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.

 

Articolo 267
Cumulo di impieghi

1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.

2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274.

 

Articolo 268
Competenze in materia di stato giuridico del personale

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.

 

Sezione II

Reclutamento

 

Articolo 269
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi

1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica e nelle predette accademie.

3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia nazionale di danza è richiesto il requisito di cui all'articolo 228, comma 5.

5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo II, sezione III del presente testo unico.

6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.

7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.

 

Articolo 270
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti,
degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.

2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.

3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.

4. I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.

5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

7. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.

8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.

10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

11. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

 

Articolo 271
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

 

Articolo 272
Conferimento delle supplenze

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.

2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero.

3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.

4. Le graduatorie hanno carattere permanente.

5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.

6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria.

9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le disposizioni dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza.

11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall'articolo 17, comma 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, a favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto-legge.

12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.

13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall'articolo 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'articolo 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale di danza.

15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.

16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

 

Articolo 273
Contratti di collaborazione

1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.

4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.

8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

 

Articolo 274
Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980

1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.

6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.

 

Articolo 275
Modelli viventi

[1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali.

2. La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento economico previsto per la terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria del servizio.

4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola.

6. L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.

7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.

8. Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola] [ABROGATO].

 

TITOLO VII

NORME COMUNI

 

CAPO I

Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

 

Sezione I

Sperimentazione e ricerca educativa

 

Articolo 276
Criteri generali

[1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:

a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;

b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti] [ABROGATO].

 

Articolo 277
Sperimentazione metodologico-didattica

[1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-

didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.

2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.

4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale] [ABROGATO].

 

Articolo 278
Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

[1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione.

2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.

4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.

5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale carattere] [ABROGATO].

 

Articolo 279
Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali

[1. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione] [ABROGATO].

 

Articolo 280
Iscrizione degli alunni

[1. L'iscrizione degli alunni alle sezioni, classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui all'articolo 278 avviene a domanda] [ABROGATO].

 

Articolo 281
Documentazione, valutazione e comunicazioni

[1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.

2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione] [ABROGATO].

 

Sezione II

Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente

Articolo 282
Criteri generali

1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.

3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

 

Articolo 283
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

 

Articolo 284
Specifiche iniziative di aggiornamento

1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.

2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [ABROGATO].

3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

 

Articolo 285
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca

1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.

2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.

4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.

5. Le università, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

 

Articolo 286
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi dell'articolo 132.

 

Sezione III

Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Articolo 287
Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

2. Gli istituti hanno il compito di:

a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

b) condurre studi e ricerche in campo educativo;

c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino più istituzioni scolastiche;

d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

 

Articolo 288
Articolazione interna degli istituti regionali

1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.

 

Articolo 289
Organi degli istituti regionali

1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:

a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;

b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;

c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo articolo 294.

4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 288.

6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.

7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.

8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

 

Articolo 290
Centro europeo dell'educazione

[1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;

b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;

c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;

d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;

e) sull'impiego delle tecnologie educative] [ABROGATO].

 

Articolo 291
Organi del Centro europeo dell'educazione

[1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'articolo 294.

4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.

6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.

7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione] [ABROGATO].

 

Articolo 292
Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica

[1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

2. La biblioteca svolge le seguenti attività:

a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;

b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;

b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.

4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 294, oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.

8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.

9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione] [ABROGATO].

 

Articolo 293
Conferenza dei presidenti

[1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.

2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.

3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.

4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti] [ABROGATO].

 

Articolo 294
Personale degli istituti

[1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo.

2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.

3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.

4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando può essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo.

5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.

8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro] [ABROGATO].

 

Articolo 295
Finanziamenti

[1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:

a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.

2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente] [ABROGATO].

 

Sezione IV

Disposizioni per le regioni a statuto speciale

 

Articolo 296
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, la Provincia di Bolzano istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unificato.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'articolo 5 del citato testo unificato.

 

Articolo 297
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.

2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.

4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.

5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.

6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.

7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.

8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 294, comma 1.

9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.

11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.

12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

 

Articolo 298
Disposizioni speciali per la Sicilia

1. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

 

Sezione V

Norme finali

 

Articolo 299
Sede degli istituti

1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.

 

Articolo 300
Norme transitorie sul personale

1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.

2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.

3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

 

Articolo 301
Statuti e norme finali

1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega recata dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

CAPO II

Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica

 

Articolo 302
Organizzazione dell'insegnamento

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria.

2. [Esso è impartito nella scuola media per classi e nella scuola secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni] [ABROGATO].

 

Articolo 303
Esoneri dalle esercitazioni pratiche

1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.

2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.

 

Articolo 304
Voto di educazione fisica

1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

 

Articolo 305
Sussidi

1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi, cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.

 

Articolo 306
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI

1. Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.

2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.

4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

 

Articolo 307
Servizi periferici - coordinatore

1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

 

Articolo 308
Ruoli organici e cattedre

1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.

2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.

 

CAPO III

Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose

 

Sezione I

Insegnamento della religione cattolica

 

Articolo 309
Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

 

Articolo 310
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

 

Sezione II

Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

Articolo 311
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica Italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.

4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.

5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.

6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.

7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.

 

CAPO IV

Alunni in particolari condizioni

Sezione I

Alunni handicappati

 

Paragrafo I
Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

 

Articolo 312
Princìpi generali

1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

 

Articolo 313
Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

 

Articolo 314
Diritto all'educazione ed all'istruzione

1. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

 

Articolo 315
Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

3. [I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h), della stessa legge] [ABROGATO].

4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

 

Articolo 316
Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 , nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325.

3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.

4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.

 

Articolo 317
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

 

Articolo 318
Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

 

Paragrafo II
Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

 

Articolo 319
Posti di sostegno

1. [Per lo svolgimento delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro alunni portatori di handicap] [ABROGATO].

2. [Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315, comma 3] [ABROGATO].

3. [Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole] [ABROGATO].

4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.

5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455, comma 12.

 

Articolo 320
Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare

1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 127.

2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-

pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

 

Articolo 321
Programmazione educativa nella scuola media

1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.

2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

 

Paragrafo III
Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

 

Articolo 322
Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'articolo 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.

4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

5. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.

7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all'articolo 56, scuole medie speciali per non vedenti.

8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.

 

Articolo 323
Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti

1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.

3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

4. I consigli scolastici provinciali, in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti.

5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.

7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.

8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

 

Articolo 324
Scuole con particolari finalità

1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.

 

Paragrafo IV
Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.

 

Articolo 325
Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

 

Sezione II

Alunni in particolari situazioni di disagio

 

Articolo 326
Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze

1. A favore dei minori indicati nell'articolo 1, L. 19 luglio 1991, n. 216 sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'articolo 116 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 . Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima.

13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.

15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.

16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.

 

CAPO V

Norme sul diritto allo studio

 

Articolo 327
Interventi

1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati pisco-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

CAPO VI

Disciplina degli alunni

 

Articolo 328
Sanzioni disciplinari

1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2. [La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni prevista dall'articolo 19, lettera d), del vigente regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientra nella competenza del consiglio di classe] [ABROGATO].

3. [Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19, lettere e), f), g), h), i), del regolamento richiamato nel comma 2 rientrano nella competenza della giunta esecutiva del consiglio di istituto. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe] [ABROGATO].

4. [Contro le decisioni dei consigli di classe e della giunta esecutiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno] [ABROGATO].

5. [Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal preside ai sensi dell'articolo 19, lettera c), del regolamento richiamato nel comma 2 è ammesso ricorso entro trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via definitiva] [ABROGATO].

6. [Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c) e seguenti dell'articolo 19 del regolamento richiamato nel comma 2 i capi di istituto danno immediata notizia al provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 19 del citato regolamento deve essere

data notizia all'albo dell'istituto e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuta la decisione del ricorso, essi siano divenuti definitivi] [ABROGATO].

7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.

8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.

9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.

 

CAPO VII

Norme particolari in materia di programmi

 

Articolo 329
Insegnamenti di discipline applicate alla pesca

[1. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che nei programmi di insegnamento nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Cura altresì che nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici o istituti professionali equiparati, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca] [ABROGATO].

 

Articolo 330
Educazione stradale

[1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle istituzioni di cui al comma 1; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate] [ABROGATO].

 

CAPO VIII

 

Articolo 330-bis
Comunicazioni relative agli studenti

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 675 del 1996. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

 

TITOLO VIII

ISTRUZIONE NON STATALE

 

CAPO I

Scuola materna

 

Articolo 331
Caratteri e finalità della scuola materna non statale

1. La scuola materna non statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

 

Articolo 332
Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole materne non statali è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

 

Articolo 333
Apertura delle scuole materne non statali

1. L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali è rilasciata dal direttore didattico competente per territorio. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.

 

Articolo 334
Titolo di studio prescritto per l'insegnamento

1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

 

Articolo 335
Approvazione delle nomine

1. Le nomine del personale docente sono soggette all'approvazione del provveditore agli studi.

 

Articolo 336
Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea

1. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell'Unione Europea.

 

Articolo 337
Chiusura delle scuole materne non statali

1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne non statali e le modalità della chiusura stessa sono stabilite con regolamento governativo.

 

Articolo 338
Ricorsi

1. Con regolamento governativo sono stabilite le modalità per l'impugnazione, in sede amministrativa, del diniego dell'autorizzazione all'apertura e del provvedimento di chiusura di scuole materne non statali.

 

Articolo 339
Sussidi alle scuole materne non statali

1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero.

 

Articolo 340
Ripartizione dello stanziamento di bilancio

1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

Articolo 341
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.

 

Articolo 342
Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

1. Ai fini di cui all'articolo 339 si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

CAPO II

Istruzione elementare

 

Articolo 343
Scuole elementari non statali

1. Le scuole elementari non statali si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate.

 

Articolo 344
Scuole parificate

1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione.

 

Articolo 345
Convenzioni

1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

 

Articolo 346
Obblighi didattici delle scuole parificate

1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

 

Articolo 347
Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole parificate è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

 

Articolo 348
Scuole sussidiate

1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.

3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.

4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento governativo.

 

Articolo 349
Scuole private autorizzate

1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 350 e gestite da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sull'equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

 

Articolo 350
Autorizzazione per le scuole private

1. L'autorizzazione è rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.

2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore per la scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

 

Articolo 351
Vigilanza

1. La vigilanza sulle scuole private autorizzate è esercitata dal Provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

 

CAPO III

Istruzione secondaria

 

Articolo 352
Scuole e corsi

1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.

2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami.

3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studi di istruzione secondaria ed artistica.

4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, sotto l'aspetto didattico e morale.

5. Il Ministero della pubblica istruzione esercita la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche.

6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresì le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

 

Articolo 353
Soggetto gestore

1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

3. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'articolo 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo 366.

 

Articolo 354
Chiusura dell'istituzione scolastica

1. Il dirigente generale competente può disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorità ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.

 

Articolo 355
Riconoscimento legale

1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352 comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;

b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;

c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;

d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio.

 

Articolo 356
Pareggiamento

1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'articolo 355, si richiede:

a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;

b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;

c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.

3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'articolo 355, comma 3.

 

Articolo 357
Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento

1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte.

2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui è emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, già legalmente riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.

 

Articolo 358
Oneri a carico del soggetto gestore

1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali provvedono in conformità delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2. [Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, e comunque in relazione a servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori interessati provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che sarà loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute] [ABROGATO].

3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti.

4. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole.

5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.

 

Articolo 359
Provvedimenti sanzionatori

1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale e didattico.

2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.

3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il pareggiamento.

 

Articolo 360
Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate

1. L'ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra i docenti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della scuola fornito di laurea. L'ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.

2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle scuole secondarie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzione secondaria statali.

3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tale caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità delle norme vigenti.

4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate in caso di statizzazione sono determinate con regolamento ministeriale da adottare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.

6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.

7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in materia di disciplina, le disposizioni relative al corrispondente personale delle scuole statali.

 

Articolo 361
Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini

1. [Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturità] [ABROGATO].

2. [Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturità sostengono gli esami negli istituti stessi] [ABROGATO].

3. [Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami di maturità esclusivamente presso gli istituti statali, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non più tardi del 1° marzo, essi debbono presentare all'istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all'istituto, se questo è autonomo nel funzionamento amministrativo. Il provveditore agli studi può assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennità ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.

 

Articolo 362
Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche

1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla medesima autorità.

2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.

3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sede degli esami di Stato.

 

Articolo 363
Licei linguistici

1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:

a) Civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;

b) Civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" già "Regina Margherita" di Genova;

c) Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;

d) Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia-Mestre;

e) Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.

2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

4. La licenza linguistica è titolo d'istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà universitarie.

 

Articolo 364
Scuole magistrali

1. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto annualmente un apposito stanziamento per contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da enti con personalità giuridica. Il riconoscimento delle predette scuole è disciplinato con regolamento governativo.

 

Articolo 365
Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari

1. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari.

2. Il Ministero può concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi è richiesto rispettivamente il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per ciascun corso superare la somma che è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti il corso.

4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.

5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita all'insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari in cui si sperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.

 

Articolo 366
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al prefetto della provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 353.

3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi.

Per l'esercizio di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a continuare la propria attività. In casi, però, d'urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.

5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali svolgono la propria attività nel modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente richieste.

 

CAPO IV

Istituti musicali e scuola di musica

 

Articolo 367
Istituti musicali pareggiati

1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica statali.

2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica.

4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.

 

Articolo 368
Istituti musicali e scuole di musica privati

1. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su tutti gli istituti musicali e scuole di musica privati.

 

Articolo 369
Istituti musicali italiani all'estero

1. Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere riconosciuti secondo disposizioni stabilite con regolamento governativo.

 

CAPO V

Scuole di danza

 

Articolo 370
Scuole di danza pareggiate

1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformino sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è stabilito per l'Accademia nazionale di danza.

 

Articolo 371
Procedimento per il pareggiamento

1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.

2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale competente.

 

Articolo 372
Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati

1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

 

Articolo 373
Denominazione delle scuole di danza

1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di danza, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.

 

Articolo 374
Spese

1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui all'articolo 371, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

 

Articolo 375
Impiego di personale negli spettacoli di danza

1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

 

CAPO VI

Accademie di belle arti

 

Articolo 376
Riconoscimento

1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalità giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalità sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

TITOLO IX

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI

 

CAPO I

Riconoscimento dei titoli di studio

Articolo 377
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero

1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e 635.

Articolo 378
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale

1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalità previste dall'articolo 192, comma 3.

2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

Articolo 379
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati

1. I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti all'estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. I lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.

6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

9. Gli interessati devono esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

Articolo 380
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore.

2. Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.

Articolo 381
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.

2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.

3. Le prove di cui all'articolo 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

Articolo 382
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti

1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'articolo 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.

3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

Articolo 383
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi

1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza coi titoli di studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.

2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.

Articolo 384
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana

1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 423 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383.

2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.

3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l'articolo 378.

Articolo 385
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano

1. A norma dell'articolo 29 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le disposizioni contenute nell'articolo 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.

2. La provincia, ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unificato, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'articolo 379, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi dell'articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.

3. Su richiesta della provincia, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolare finalità di cui all'articolo 324, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

Articolo 386
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia

1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.

Articolo 387
Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani.

Articolo 388
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino

1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984, n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.

 

Articolo 389
Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari

1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115.

Articolo 390
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunità europea.

1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960, n. 102 e le loro successive modificazioni.

2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965, n. 577 e loro successive modificazioni.

3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione si pronuncia con le modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.

4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 391
Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale

[1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.

2. Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Qualora tra gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità sono stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dai commi 1 e 2, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità è accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.

4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisa le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

6. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

7. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al comma 4 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 352 e seguenti e nell'articolo 366] [ABROGATO].

Articolo 392
Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale

[1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.

2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278.

3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia] [ABROGATO].

Articolo 393
Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste

1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame.

CAPO II

Scambi culturali

Articolo 394
Scambi culturali

1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposti sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.

2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.

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