Riforma Ministero Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (in GU 4 agosto 1999, n. 181) Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione Visto l'art. 11, comma 1, lettere a), l'articolo 12, comma 1, lettera g) e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.... Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .. Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e con il Ministro della funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo Art. 1 Trasformazione del Centro europeo delleducazione Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in "Centro europeo delleducazione Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", di seguito denominato Istituto. LIstituto è sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali lIstituto dovrà tener conto per programmare lattività di valutazione. 2. LIstituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo delleducazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui allarticolo 3, comma 6. 3. In particolare, lIstituto
4. AllIstituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dallOsservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso. 5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dellautovalutazione da parte delle scuole lIstituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dellamministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal ministero della pubblica istruzione. Art. 2 Trasformazione della Biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa 1. La Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. 2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui allarticolo 3, comma 6. 3. AllIstituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze. 4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE),
5. L'Istituto
Art. 3 Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni 1. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un
consiglio di amministrazione, di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio,
costituito da un presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione. 2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. 4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli Istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica. 5. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:
6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di
amministrazione degli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi
regolamenti per lamministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei
principi dellordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i
criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le
connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e lefficienza nella
erogazione della spesa e il rispetto dellequilibrio finanziario del bilancio,
consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. 7. Agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Si applica altresì larticolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n, 448. 8. Per i regolamenti previsti dal comma 2, si applica larticolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 4 Museo della scienza e della tecnica 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958 n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1 gennaio 2000 è trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci ", ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello Statuto. 2. Il Consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello Statuto della fondazione. 3. Ove lo Statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi. 4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri; la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultati; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre agli enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della Fondazione, facciano parte rappresentanti del ministero dell'istruzione, del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2. 5. Tra le finalità della Fondazione lo Statuto individua in particolare:
6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova Fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il Consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti. 7. La "Fondazione nazionale Museo della Scienza e delle Tecnica Leonardo da Vinci" provvede ai suoi compiti con:
8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla Fondazione restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. .105. 9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per la parte relativa agli enti non commerciali. 10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego ed essere collocato in mobilità, con precedenza assoluta per la collocazione nei ruoli delle Agenzie di cui agli articoli 1 e 2 o nei ruoli dell'amministrazione dell'istruzione. Art. 5 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allarticolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al Centro europeo delleducazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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