Riforma Ministero

Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258

(in GU 4 agosto 1999, n. 181)

Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Visto l'art. 11, comma 1, lettere a), l'articolo 12, comma 1, lettera g) e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…..

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e con il Ministro della funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

Trasformazione del Centro europeo dell’educazione

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione

1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in "Centro europeo dell’educazione – Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", di seguito denominato Istituto. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l’Istituto dovrà tener conto per programmare l’attività di valutazione.

2. L’Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell’educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 6.

3. In particolare, l’Istituto

valuta l’efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale;

studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;

fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili;

valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola;

valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale;

assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell’innovazione organizzativa e didattica.

4. All’Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall’Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell’autovalutazione da parte delle scuole l’Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell’amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

Trasformazione della Biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa

1. La Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.
L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche alle quali l’Istituto si uniforma

2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 6.

3. All’Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE),

cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia;

rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca;

sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati;

collabora con il Ministero della P.I. per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione Europea.

5. L'Istituto

cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia;

sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole;

cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla Biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

Art. 3

Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni

1. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione, di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.
Essi sono dotati di organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.

2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;

b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;

c) la dotazione organica di. personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli Istituti acquisite presso il Centro europeo dell’educazione e presso la Biblioteca di documentazione pedagogica;

d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonché‚ i criteri e le modalità di selezione di tale personale;

e) le modalità di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea;

f) le modalità di trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c);

g) le modalità di associazione alle attività degli istituti da parte di enti di ricerca, nonché le modalità di conferimento agli stessi di incarichi per studi e ricerche.

3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli Istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.

5. Gli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:

a) redditi del patrimonio;

b) contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato;

d) eventuali proventi della gestione dell’attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità degli Istituti.

6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa.
Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell’Istituto e l’amministrazione del patrimonio.
Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni, esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall’organo di amministrazione.

7. Agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Si applica altresì l’articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n, 448.

8. Per i regolamenti previsti dal comma 2, si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4

Museo della scienza e della tecnica

1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958 n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1 gennaio 2000 è trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci ", ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello Statuto della fondazione.

3. Ove lo Statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri; la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultati; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre agli enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della Fondazione, facciano parte rappresentanti del ministero dell'istruzione, del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo Statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con i settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova Fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il Consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.

7. La "Fondazione nazionale Museo della Scienza e delle Tecnica Leonardo da Vinci" provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della Fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla Fondazione restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. .105.

9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego ed essere collocato in mobilità, con precedenza assoluta per la collocazione nei ruoli delle Agenzie di cui agli articoli 1 e 2 o nei ruoli dell'amministrazione dell'istruzione.

Art. 5

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli Istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al Centro europeo dell’educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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