Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Art. 37
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa

1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media o includano anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana all’estero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso, le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro la fine del mese di novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all’art.17 del presente contratto. La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta attività di formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui all’art.14 del C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.

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