Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.
44
(in SO n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n.
57)
Regolamento concernente le
"Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"
Regolamento concernente le
«Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche»
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5,
della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello
prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate
nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle
risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello
Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre
che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria
delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai
principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale
fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3.
L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un
unico documento contabile annuale - di seguito denominato “programma” -
predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato “dirigente” - e
proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di
regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al
Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati “Consiglio di
istituto”. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata
acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i
cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4.
Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione
delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa
(P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso
alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma
6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono
indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli
stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo
e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di
investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono
superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti
di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni
strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le
maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché
coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno
specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e
predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa
(P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore
dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato “direttore”, nella
quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere
realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale
o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa
complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a
ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime
in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella
competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre
dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto
consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio
scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche
sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione
certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti
all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del
programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed
all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma
non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9.
Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici
giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB
dell'istituzione medesima.
1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di
riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto
avanzo di amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli
stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di
amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la
realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo
effettivamente realizzato.
1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da
determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria
ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese
impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati di
pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva
sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio
d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i
successivi 30 giorni.
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'articolo 17.
1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità
finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine
delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento
predisposto dal dirigente.
2.Il Consiglio, altresì, con deliberazione
motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare
modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del
funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei
singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui
nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le
variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate
finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto,
possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza
al Consiglio di istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario
non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da
motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui
al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla
consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei
compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.
2. Il
dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui
all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico
generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme
contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai
progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel
programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal
fine, le schede di cui all'articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a
cura del direttore, con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui
la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la
relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente,
nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante
l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a
norma dell'articolo 16, previa emissione di reversali d'incasso da parte
dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto
previsto nella convenzione di cui all'articolo 16, non può rifiutare la
riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano
state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la
riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. La
riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi
natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei
conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono
trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente
bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non
possono essere ordinati pagamenti.
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto
è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una
certa somma di denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la
data di emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la
sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della
riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute
dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in
corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello specifico
aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui
all'articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio
successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e
dell'esecuzione dei progetti.
3. L'impegno delle spese è assunto dal
dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore,
previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di
lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei
titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei
creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto
cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata
contabilizzazione.
1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è
il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una
determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e
data di emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la
causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del
creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale
la spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica
di cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle
retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di
esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il
mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione
degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti
l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico
con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è,
inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo
36.
1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente
bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto
corrente postale, intestato al creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve
essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia
postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da
parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le
dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore,
devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi
relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.
1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo
scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti
disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non
sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione
delle spese relative:
- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla
rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;
-
all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della
carta di credito è il dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da
parte del direttore o di docenti in servizio presso l'istituzione
scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al
riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti
conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti
le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi
eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.
1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli
pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è
affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per
legge, in essi compresa la “Poste italiane S.p.a”, mediante apposita
convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per
quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate,
in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto
istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica
istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato
mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i
principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di stipulare
contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma
dell'articolo 48.
1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato,
con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore,
nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del
programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad
esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che
sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento
amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque
essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
3.
Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui
eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera
f).
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del
patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e
passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale
del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione
amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le
somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto
residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo
di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i
contratti d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto
dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale
convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione
all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui
all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno
accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno,
impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la
consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al
termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo
dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto
delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo
svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza
numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa
e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai
corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore
entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei
revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra
l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del
collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile,
all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato
dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei
revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico
regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative
variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il
Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla
sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei
conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un
commissario ad acta per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo,
corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli
atti dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo
dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito,
ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per
la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate
con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.
2. Le
rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate
dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale.
1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione
scolastica costituisce una specifica attività del programma annuale, della quale
il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive
dei costi di cui al comma 3, e le modalità di copertura dell'eventuale
disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur
soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare riferimento
all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della contabilità
agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in
particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono
perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione
delle superfici e delle risorse umane e strumentali dell'azienda, con i relativi
costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente
di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le
risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o
dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8,
dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle
entrate e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da
predisporre a norma dell'articolo 2, comma 6.
4. La direzione dell'azienda
agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali
circostanze la direzione dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un
docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente
stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione
economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione di cui al comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi a tutte le
attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie
limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili
rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura
dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature
didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi
sono posti a carico del programma dell'istituzione scolastica.
6. Le
scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione
scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e
libri ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle
capacità produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito
che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma
dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa
dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito
fondo dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura di
eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma
del comma 7, la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del
consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione.
Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e
non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio di
istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle necessarie
attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve
dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici
conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del
conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a) un
prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto
riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione
illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti. Al
rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui
alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei
prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si
applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono le
attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, salvo che non sia
diversamente disposto.
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a
favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono
espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda
finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la
relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di
amministrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al
rispetto del principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
2. Le
predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella
dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a
favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento
e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate,
rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione
dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati,
nella contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di
spesa classificate “attività per conto terzi”.
3. Qualora i proventi non
coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata
cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.
4. Per
le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e
con le modalità previste dall'ordinamento tributario.
1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del
programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate.
Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle
varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.
2. La
gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità
e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico
dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione
dell'attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento
e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la cessazione dell'attività,
destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.
4. Al fine della
gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse
professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività
istituzionali, l'istituzione può svolgere attività e servizi a favore di terzi
con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione
sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di
spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di
ammortamento delle attrezzature.
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si
distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono
descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei
successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e
degli Enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e
iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli
enti medesimi.
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine
cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di
tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si
trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e la
eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo
col quale è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti
inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il
materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in
inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali
che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di
modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati
nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i
bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi
genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi
variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è
annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7.
L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del
consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27.
8. Quando il
direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante
ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario
subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di
istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni
cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al
rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che
corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli
acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di
locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli
prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I
titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori
mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno
precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario - se il prezzo
è inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo
sia superiore -, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa
scadenza.
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso
inservibile all'uso, è eliminato dall'inventario con provvedimento del
dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli
eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della
denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi
di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui
all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti,
dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione
vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi
compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente
interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli.
L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti
debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è
attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando
cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale
didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere
dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti
nelle finalità formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori
il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti della sezione seconda
del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.
4. Lo
sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non
curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i
coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo
sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le
iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli
autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni
scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico
dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto
dell'istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme
di cui all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per
elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione
scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per
l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la
distribuzione in rete del programma.
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b)
il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle
spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f)
il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a
norma dell'articolo 31, comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale
di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel
giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri
partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla
base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e si annotano le operazioni di
accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti
di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili,
devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e
siglate dal direttore. A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero
delle pagine di cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della
contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è
responsabile il direttore.
1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli necessari per
assicurare l'omogeneità dei documenti contabili di cui all'articolo 29, nonché
dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di
rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione
e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente
ai documenti di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del medesimo articolo 29,
la suddetta predisposizione è compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica
istruzione predispone, nell'ambito del proprio sistema informativo, un pacchetto
applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con
tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in
collegamento con l'amministrazione scolastica.
3. Il pacchetto può essere
utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con
l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per
tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per tipologia.
Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni
che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei
revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da
un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel
pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che
possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata
dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta secondo programmi
forniti dal Ministero della pubblica istruzione.
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e
regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito
dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in
genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a
società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a
responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste
dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma,
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente
comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto
alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di
attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale
in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2,
lettera g) e dall'articolo 40.
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività
negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle
deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2.
Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al
direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività
negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente,
nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria
del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa
del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2,
lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e
alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o
compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di
studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione
scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di
condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del
bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad
iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università,
soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore
limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di
immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di
sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione
di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da
parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale
della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi
prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h)
partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente
individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa
deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può
inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal
Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di
recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse
dell'istituzione scolastica.
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e
forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non
risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente
titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione
delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo,
comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta
deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle
prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di
pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul
mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello
Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
6.
Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la
forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da
lui delegato.
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria
contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima
riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione
sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è
presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il
dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle
convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli
interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o
programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta
documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei
membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito
ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da
eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad
opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal
fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni
interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di
valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo è sostituito da un
certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente
o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
3.
Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal
direttore apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del
pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato
di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente
può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il
collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo,
dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed
educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché
di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività
programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e
le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte
verso l'istituto.
1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su
richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può
concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di
cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La
istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo,
l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di
assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.
3. La
concessione in uso non può determinare, per l'istituzione scolastica,
l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata
alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del
beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza
legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre
i periodi di tempo predeterminati.
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto,
sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le
procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità
della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione
con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti
che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre
circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità
nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto
divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità
ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola.
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte
dell'istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso
l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del
fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita, a cura
dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili
nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di
fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza,
anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono
essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di
accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è
operata tenendo conto di tale possibilità.
1. E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito
informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti
verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.
2. E'
sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.
3. Nella
domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della
attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione
scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del
sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo
41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui
al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di
disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
1. L'istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni,
soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività
educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per
gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di
particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve
essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse
dell'istituzione scolastica.
1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere,
sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto
della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2.
La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati
finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei
quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono
chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie
alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero della
pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle
loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per
l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente
regolamento. L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la
conseguente rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i
fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone
immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi
a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare contratti di locazione
finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione
dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2. E' sempre vietata
la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente
alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi.
3. Quando
l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto
del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste
provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la
possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle
procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di
riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate
prima dell'esercizio del potere di riscatto.
1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti
locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione
del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione
finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati
unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio
delle attività bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al
comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse
finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera
di interesse dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono
sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non
inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle
commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di
gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia
sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore
maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, l'alienazione di beni immobili di
proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate
dalle norme generali di contabilità dello Stato.
2. L'aggiudicazione
definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte
di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono
acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie,
da legati, eredità e donazioni.
1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente
locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo
33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la
destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la
attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a
tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso,
tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse
all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per
utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una
polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti
rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il
dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende
pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2. E' consentito
il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire
del servizio di smaltimento pubblico.
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più
utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore,
calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero
sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita
commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi
nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte
pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore
offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori
uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in
mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere
ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad
altri enti pubblici.
1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di
valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i
beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni
provenienti da successioni, donazioni, legati.
2. Le finalità delle
fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di
promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante
la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo
sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono
essere previste norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra
l'istituzione scolastica e la fondazione.
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.
1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità
anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate
dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità
istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla
ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale, l'istituzione
concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.
3. Nel
caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di
studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di
gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine
di mantenere il valore del capitale.
4. L'istituzione scolastica può
motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.
5. La durata della
locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di
successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6.
Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la
disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica
riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo
del conduttore.
1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che
richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private,
anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni
scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
possono:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti
pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c)
partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che
realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di
formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la
gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste
devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per
assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese
avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro
15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti
finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie
formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della
più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun
soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle
risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma
possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad
uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo
paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo
delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui
trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della
rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state
affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno
stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della
collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli
acquistati.
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei
revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è
composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità, di cui uno designato
dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato
d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la
nomina è predisposta dall'ufficio scolastico regionale, attingendo al registro
dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma,
che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta. In caso di
rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in
carica.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti,
anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale.
L'aggregazione è operata dall'Ufficio scolastico regionale tenuto conto:
a)
della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) della
vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
c) della
situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai
revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero
della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto
dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni
vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai
membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato
nell'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale con il provvedimento
di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il
Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco
nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non
inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio
1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica immediatamente inferiore che siano
iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita
sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili
esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di
regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai
sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche
- anche individuali - da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna
istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla
verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della
coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma
e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di
cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in
merito al quale:
a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche
periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rileva il livello
percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di
ciascun progetto d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione
finanziaria e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare
riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture
contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
(personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai
progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da
parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti
dall'amministrazione vigilante.
1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la
convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due
membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese
nell'ambito territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal
Collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio
dissenso. Non è consentita l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui
all'articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale
concordata collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le
istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e
i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
5.
L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di
assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del Collegio dei
revisori.
1. L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per
ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine
numerate progressivamente, che è custodito dal direttore o da un suo
delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo,
corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere inviata
all'ufficio scolastico regionale ed alla competente
ragioneria provinciale
dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali
relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
1. L'ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.
1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° febbraio 2001
Visco |
De Mauro |
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri
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